Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF - Aumento dall’ 1.1.2025
Data di pubblicazione: 07/01/2025
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Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF - Aumento dall’ 1.1.2025
Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR.
La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza: • delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili); • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); • delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
Quali spese sono detraibili? Rientrano tra le spese detraibili:
• le quote di iscrizione • i servizi di mensa scolastica • Le gite scolastiche • l’assicurazione scolastica • i contributi per il potenziamento dell’offerta formativa • gli abbonamenti per il trasporto scolastico • i servizi scolastici integrativi
Inoltre, è possibile detrarre anche gli abbonamenti per il trasporto pubblico. Non possono essere detratti i costi sostenuti per l’acquisto di libri di testo, materiali di cancelleria e altre forniture scolastiche. Questi limiti sono stati ribaditi dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.14/E del 2023.
Limite di spesa detraibile al 19% In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:
1.000 euro, a decorrere dal 2025; 800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024. Requisiti per accedere alla detrazione spese scolastiche Per beneficiare della detrazione spese scuola, è sempre necessario soddisfare specifici requisiti:
Figli fiscalmente a carico Il beneficio fiscale si applica alle spese sostenute per figli considerati a carico ai fini fiscali. Tuttavia, la detrazione è ammessa anche nel caso in cui un genitore sostenga le spese scolastiche per se stesso.
Pagamenti tracciabili una condizione imprescindibile è che il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili come assegni, bonifici bancari o carte di credito. Non è possibile ottenere la detrazione se il pagamento è stato effettuato in contanti. Non serve fare il bonifico parlante. Ossia quello previsto per i bonus edilizi.